Inps: una tantum 150€
L’Istituto illustra le istruzioni in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 150€ prevista dal decreto legge del 23 settembre 2022, n.144 e ribadisce che tale indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i lavoratori domestici, che hanno una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a 1538€ nella competenza del mese di novembre 2022. Si precisa che l’indennità spetta anche nei casi in cui la retribuzione sia azzerata in virtù di eventi tutelati, mentre non spetta per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’istituto , quali per esempio l’aspettativa non retribuita.
L’importo pari a 150€ dovrà essere erogato, sussistendo il rapporto di lavoro, con la retribuzione di competenza del mese di novembre, previa dichiarazione del dipendente con la quale lo stesso dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del decreto legge 144/2022. L’indennità, che va erogata nella stessa misura anche ai lavoratori part time , spetta una sola volta anche nel caso di più rapporti di lavoro.
Al fine di recuperare quanto anticipato ai dipendenti, i datori di lavoro valorizzeranno nella denuncia mensile di novembre il nuovo codice L033 nell’elemento <Codicecausale>.
Fonte: Circ. Inps 17 ottobre 2022, n.116
Informazioni presenti nel n. 36 delle notizie flash in uscita il 20.10.2022
Le notizie flash sono un informatore settimanale gratuito per gli associati ANCL U.P. di Milano