Le responsabilità del sostituto di imposta se mancano i requisiti per il regime forfettario del collaboratore
Chiariscono le Entrate che laddove il sostituto di imposta sia in grado di dimostrare che, pur osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti, dallo stesso attestati con una specifica dichiarazione, per applicare il regime forfettario, lo stesso può ritenersi non responsabile delle ”violazioni” di omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e del Modello 770 con dati errati) e, conseguentemente, delle sanzioni ad essere relative.
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 8 marzo 2023, n.245
Informazioni presenti nel n. 10 delle notizie flash in uscita il 16/03/2023
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