Tassazione dei compensi erogati nell’anno successivo
In caso di erogazione nell’anno successivo di somme legate a premi di produttività o indennità collegate ai risultati ottenuti dai lavoratori nell’anno precedente, è ammessa l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1 lett. l) del Tuir solo previa indagine in ordine al “ritardo” nella corresponsione dei suddetti emolumenti.
In altre parole, se il ritardo nella corresponsione di tali somme non possa considerarsi tale, data l’inevitabile e fisiologica erogazione a posteriori di tali somme, la tassazione applicabile non può essere quella separata ma quella ordinaria.
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 25 gennaio 2022, n. 49
Informazioni presenti nel n. 3 delle notizie flash in uscita il 27.01.2022
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