Messaggio INPS n.3755 del 20.09.2016: chiarimenti

Negli scorsi giorni alcuni organi di stampa, così come lo stesso Ministero del lavoro, hanno diffuso il contenuto di un messaggio dell’Inps (del 20.9.2016, n. 3755 non pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto) con il quale viene precisato che in ordine alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove modalità on line (cfr. D.M. 15 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 26, comma 3, del D.lgs. 14/9/ 2015, n. 151; FAQ n. 18), la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale indicata nel predetto modulo coincide con la data successiva all’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il primo giorno di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Con l’occasione, pare opportuno ribadire che la data dell’ultimo giorno di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto inoltrata al Centro per l’impiego, come si evince in particolare dalla FAQ ministeriale n. 22, a sua volta confermata da altre FAQ ministeriali pubblicate sul portale Cliclavoro.