Inps: permessi per assistere persone con disabilità – chiarimenti
I permessi ex art. 33, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 n. 104 possono essere riconosciuti a più aventi diritto, ma devono essere fruiti alternativamente e nel limite complessivo di tre giorni mensili. È quindi necessaria una pianificazione congiunta tra i familiari autorizzati. Il superamento del limite comporta il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che ha fruito dei permessi eccedenti, secondo il principio della priorità temporale. Se, invece, più lavoratori fruiscono dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra tutti i lavoratori coinvolti, con recupero proporzionato ai rispettivi orari di lavoro.
Fonte: Circ. Inps 18 settembre 2026, n. 100
Informazioni presenti nel n. 33 delle Notizie Flash in uscita il 24.09.2026











