La legge 124/2017 sulla concorrenza prevede che le associazioni, fondazioni che intrattengono rapporti economici con:
– le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al citato articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013
– le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
Devono pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da questi enti ricevuti nel 2023 di importi superiori a euro 10.000. La pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all’anno precedente. L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione e pubblicità di cui alla presente norma implica la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.