Inps: chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo
Con il messaggio n. 2099/2022 sono state fornite indicazioni operative relative ai casi in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione stessa e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione, e al caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti contribuzione accreditata non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo. L’Inps fornisce ora indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.
La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore, con le modalità spiegate nel messaggio in esame.
Fonte: Msg. Inps 19 settembre 2024, n. 3078