Pensionamento posticipato e imponibilità delle somme di rinuncia dell’accredito contributivo
Con la Risposta n.247 l’Agenzia ha precisato che il regime di non imponibilità (articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Tuir) previsto per le somme relative alla rinuncia dell’accredito contributivo possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che esercitano il diritto di rinuncia ai contributi.
Fonte: Risposta Ag. Entrate, 18 settembre 2025, n.247
Informazioni presenti nel n. 31 delle Notizie Flash in uscita il 25.09.2025