Inps: regime contributivo applicabile alle trasformazioni del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione
L’Inps fornisce chiarimenti riferendosi al recente intervento di cui alla legge n. 203/2024 ove si e’ prevista la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
L’Inps precisa che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione. L’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, alla quale va aggiunto il contributo dell’1.31% per il finanziamento della Naspi e il contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.
Fonte: Msg. Inps 24 gennaio 2025, n. 285
Informazioni presenti nel n. 4 delle notizie flash in uscita il 30.01.2025