Inps : massimale contributivo ex legge n. 335/95 – chiarimenti
L’Inps fornisce chiarimenti in merito alla operatività dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
In particolare, è stato chiesto se, nelle suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico. A tal proposito – acquisito il parere del Ministero del lavoro – si chiarisce che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Inoltre, ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.
Fonte: Msg. Inps 11 novembre 2024, n. 3748