Inps: esonero contributivo a favore dei datori di lavoro in possesso certificazione parità di genere
L’articolo 5 della L. 162/2021 prevede il versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000,00 per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere prevista dal D.lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità).
L’Inps e’ intervenuto con riguardo ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata: costoro possono rettificare i dati inseriti rinunciando alla precedente domanda, entro il 15 ottobre 2024, e presentandone una nuova con i dati corretti.
Qualora il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine la stessa, la stessa sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022.
L’Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascun beneficiario.
Le posizioni contributive beneficiarie dell’esonero avranno il codice di autorizzazione “4R”.
Fonte: Msg. Inps 13 agosto 2024, n. 2844