Forfetari e applicazione aliquota agevolata al 5%
Chiarito dall’Agenzia delle Entrate che nel caso di colui che temporaneamente abbandona il regime forfetario per poi farvi rientro, il regime della aliquota agevolata del 5% non si applica (anche se inizialmente il contribuente vi aveva diritto).
Il caso analizzato dall’Agenzia ha riguardato un contribuente che nel primo anno di apertura della partita IVA era stato escluso dal regime forfetario per cause ostative, per poi adottarlo a partire dal secondo anno. Il contribuente, in dubbio se applicare o meno l’aliquota del 5% nel momento del rientro nel regime e sino al compimento del quinquennio, si e’ rivolto all’Agenzia delle Entrate che ha dato risposta negativa.
Infatti, l’aliquota agevolata 5% deve essere applicata fin dal primo esercizio, senza interruzioni o variazioni di regime contabile. Sussiste un vincolo legato alla data di apertura della partita IVA e, coerentemente, anche un vincolo alla continuità; l’accesso al beneficio, inoltre, è subordinato alla reale novità dell’attività e, dunque, non può essere esteso a situazioni di continuità sostanziale (pur rientrando nei limiti del quinquennio).
Fonte: Risposta Ag. Entrate 22 novembre 2024, n. 226