Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri
Nel caso in esame, l’Istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.
Al riguardo, rileva l’Agenzia che la somma che alimenta il credito welfare individuale sarebbe costituita dalla differenza tra quanto erogato dall’INPS e la retribuzione fissa spettante alla dipendente qualora rientrasse in servizio. Pertanto, sulla base della circostanza che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una ”categoria di dipendenti” nel senso sopra illustrato, l’Agenzia ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.
Fonte: Risposta Ag. Entrate 5 marzo 2024, n. 57
Informazioni presenti nel n. 9 delle notizie flash in uscita il 07.03.2024
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